
SPAGNA
Upskilling / Reskilling nel settore turistico in Spagna
PANORAMICA DEL SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
Quadro normativo della formazione professionale
Finalità
Lo scopo è quello di regolamentare le iniziative e i programmi di formazione professionale finalizzati all’occupazione, i requisiti e i limiti delle attività formative, i destinatari delle stesse e le modalità di accreditamento delle competenze acquisite dai lavoratori, nonché gli strumenti del sistema informativo integrato e il quadro operativo del sistema di formazione professionale finalizzato all’occupazione.
Obiettivo
ObiettivoL’obiettivo del sistema di formazione professionale finalizzato all’inserimento nel mondo del lavoro è quello di promuovere e diffondere, tra le imprese e i lavoratori, sia occupati che disoccupati, una formazione che migliori l’occupabilità e lo sviluppo professionale e personale, risponda alle esigenze del sistema produttivo e della competitività delle imprese, contribuendo a un modello produttivo basato sulla conoscenza.
Distribuzione delle competenze
Nel 2020 è stata definita la ripartizione delle competenze in materia di formazione professionale finalizzata all’occupazione tra il Ministero del Lavoro e dell’Economia Sociale e il Ministero dell’Istruzione e della Formazione Professionale, come stabilito dal Regio Decreto 499/2020 del 28 aprile, che definisce la struttura organizzativa di base del Ministero del Lavoro e dell’Economia Sociale, e modifica il Regio Decreto n. 1383/2008 del 1° agosto, che approva la struttura organizzativa e la partecipazione istituzionale del Servizio Pubblico di Collocamento (SEPE), nonché il Regio Decreto n. 498/2020 del 28 aprile, che definisce la struttura organizzativa di base del Ministero dell’Istruzione e della Formazione Professionale.
La prima disposizione finale del Regio Decreto n. 499/2020 del 28 aprile, che definisce la struttura organizzativa di base del Ministero del Lavoro e dell’Economia Sociale, modifica il Regio Decreto n. 1383/2008 del 1° agosto, che approva la struttura organizzativa e la partecipazione istituzionale del Servizio Pubblico di Collocamento dello Stato (SEPE), affidando al SEPE la gestione dei programmi di occupazione e di formazione professionale finalizzati all’inserimento lavorativo di cui è legalmente responsabile e che sono inclusi nel suo bilancio di spesa.
Competenze del Ministero del Lavoro e dell’Economia Sociale
- Formazione rivolta alla pubblica amministrazione, formazione in alternanza, formazione con impegno all’assunzione, formazione collegata al fondo di riserva, formazione relativa al dialogo sociale e alla contrattazione collettiva, nonché programmi di formazione aziendale finalizzati al miglioramento delle competenze, oltre a programmi di formazione per lavoratori occupati, qualora tali attività formative non siano collegate a certificati professionali e siano associate al catalogo formativo del SEPE.
Competenze del Ministero dell’Istruzione e della Formazione Professionale
- L’organizzazione, lo sviluppo, la valutazione, la gestione e l’innovazione della formazione professionale nel sistema educativo e finalizzata all’occupazione; in particolare, per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, la formazione professionale per i disoccupati e i lavoratori occupati, compresi i bandi nazionali e regionali quando questi riguardano la formazione legata alle certificazioni professionali, compresa la formazione professionale duale nel settore dell’istruzione. È inoltre responsabile della definizione e dell’aggiornamento delle qualifiche di formazione professionale, dei corsi di specializzazione e delle certificazioni professionali.
- Stabilire le linee guida per il rilascio dei diplomi ufficiali spagnoli di formazione professionale e di altre certificazioni e accreditamenti relativi alla formazione professionale, nonché tenere un registro generale di tutte le qualifiche professionali, i certificati e gli accreditamenti parziali di formazione professionale.
- Organizzare le procedure per la valutazione e l’accreditamento delle competenze di base e professionali acquisite attraverso l’esperienza lavorativa e la formazione non formale e informale, creare strumenti di supporto a tal fine e registrare le persone accreditate, nonché sviluppare tali procedure per i settori disciplinati dal quadro normativo.
- Coordinare la rete nazionale dei centri di riferimento e approvare i loro piani d’azione pluriennali, in collaborazione con le altre amministrazioni coinvolte.
Fatto salvo quanto sopra, le Comunità autonome continueranno ad essere le amministrazioni competenti, nell’ambito del proprio territorio, per la gestione complessiva della formazione professionale finalizzata all’occupazione.
Destinatari delle iniziative di formazione
Destinatari delle iniziative di formazioneI destinatari della formazione professionale per l’occupazione comprendono sia i lavoratori occupati che quelli disoccupati, come segue:
- Possono partecipare ai programmi di formazione promossi dalle aziende i lavoratori dipendenti impiegati presso aziende o enti pubblici non soggetti ad accordi di formazione nell’ambito delle amministrazioni pubbliche, che versano contributi previdenziali per la formazione professionale, compresi i lavoratori stagionali a tempo indeterminato durante i periodi di inattività, i lavoratori che perdono il posto di lavoro mentre partecipano a un programma di formazione e i lavoratori interessati da procedimenti di regolazione temporanea dell’occupazione, sospensioni contrattuali o riduzione dell’orario di lavoro per cause economiche, tecniche, organizzative o legate alla produzione o per cause di forza maggiore. Allo stesso modo, possono partecipare, a determinate condizioni, i lavoratori appartenenti a categorie il cui regime contributivo prevede versamenti a favore della formazione professionale.
- Nei programmi di formazione destinati ai lavoratori dipendenti, i partecipanti possono includere sia i lavoratori appartenenti al gruppo sopra indicato sia coloro il cui regime contributivo non prevede ancora il finanziamento della formazione professionale. Possono partecipare anche gli assistenti non professionisti di persone in situazioni di dipendenza e gli assistenti che promuovono l’autonomia personale e si prendono cura di persone non autosufficienti, purché le attività formative siano correlate a questo settore prioritario dell’assistenza. Possono inoltre partecipare a qualsiasi programma di formazione, indipendentemente dalla tipologia o dall’ambito settoriale, i lavoratori interessati da procedimenti di regolazione temporanea dell’occupazione, sospensioni contrattuali o riduzione dell’orario di lavoro dovute a cause economiche, tecniche, organizzative o produttive o a cause di forza maggiore. In questo caso, i lavoratori non sono considerati disoccupati ai fini dei limiti di partecipazione stabiliti dall’articolo 5.1.b), secondo comma, del Regio Decreto 694/2017 del 3 luglio, poiché mantengono il rapporto di lavoro, anche se il loro contratto è sospeso o l’orario di lavoro è ridotto.
- Ai programmi di formazione destinati ai lavoratori disoccupati possono partecipare le persone iscritte come in cerca di lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego. L’iscrizione non è richiesta qualora una normativa specifica lo preveda, in particolare nel caso dei giovani iscritti nell’Archivio del Sistema Nazionale di Garanzia per i Giovani. In questi programmi di formazione viene data priorità ai disoccupati con basse qualifiche. Possono partecipare anche i lavoratori interessati da procedimenti di regolamentazione temporanea del rapporto di lavoro, sospensioni contrattuali o riduzione dell’orario di lavoro per cause economiche, tecniche, organizzative o legate alla produzione, oppure per cause di forza maggiore. In questo caso, i lavoratori interessati da misure di regolazione temporanea dell’occupazione non sono considerati occupati ai fini del limite stabilito dall’articolo 18, comma 4, del Decreto 368/2019 del 28 marzo.
- Nell’ambito della formazione alternata all’impiego, i lavoratori assunti con contratti di alternanza e i disoccupati possono partecipare secondo le modalità stabilite dalle norme specifiche che disciplinano la formazione duale collegata ai contratti di alternanza, nonché ai programmi pubblici di formazione e occupazione.
- Possono partecipare alla formazione professionale finalizzata all’inserimento lavorativo anche i dipendenti del settore pubblico, i detenuti e il personale militare con rapporti temporanei con le Forze Armate.
- Si potranno stabilire delle priorità per la partecipazione alla formazione dei lavoratori che incontrano maggiori difficoltà nel mantenere il posto di lavoro o nel trovarne uno, tenendo conto dei gruppi individuati dall’attuale Strategia spagnola per l’attivazione occupazionale.
- Saranno adottate misure per promuovere l’accessibilità e la partecipazione delle persone con disabilità o di quelle che si trovano in situazioni particolarmente vulnerabili.
- Le donne vittime di violenza di genere parteciperanno ai programmi di formazione offerti annualmente dai servizi pubblici per l’impiego, in conformità con l’articolo 7, lettera b), del Regio Decreto 1917/2008 del 21 novembre. Le esigenze formative di gruppi specifici potranno inoltre essere individuate e affrontate nell’ambito del Sistema di Formazione Professionale per l’occupazione nel settore del lavoro.
Attività di formazione
Per attività formativa si intende quella volta all’acquisizione e al miglioramento delle competenze e delle qualifiche professionali dei lavoratori; essa può essere articolata in diversi moduli formativi, ciascuno con propri obiettivi, contenuti e durata. Nei programmi di formazione rivolti a lavoratori occupati e disoccupati, le attività formative devono fare riferimento al Catalogo delle specializzazioni formative del SEPE, nel quale sono stabiliti i requisiti relativi alla durata, ai contenuti e alle modalità di erogazione, nonché nei Regi Decreti che approvano i certificati professionali.
I programmi di formazione destinati ai detenuti e al personale militare con rapporti temporanei con le Forze Armate devono fare riferimento al Catalogo delle Specialità Formative. Nei programmi di formazione sponsorizzati dalle aziende, non è obbligatorio che le attività formative siano collegate al Catalogo delle Specialità Formative . In questo caso, la durata, i contenuti e i requisiti di erogazione delle attività formative sono determinati dalle aziende stesse. Tuttavia, le attività di natura informativa o divulgativa che non mirano a sviluppare un percorso formativo, nonché quelle di durata inferiore a due ore, non saranno considerate attività di formazione.
La partecipazione di un lavoratore alle attività formative non può superare le 8 ore al giorno, a meno che un’attività formativa promossa dall’azienda non sia erogata in un’unica sessione di durata superiore. In ogni caso, le ore destinate alle attività formative devono rispettare i limiti stabiliti dalla legge o dagli accordi collettivi. Tali limiti includono, ove applicabile, le ore di formazione pratica sul posto di lavoro corrispondenti a ciascun titolo professionale, nonché le ore di formazione pratica non in ambito lavorativo per i programmi che non portano al conseguimento di titoli professionali. Quando le attività di formazione vengono erogate tramite e-learning, il numero di ore sopra menzionato si applica sia alla formazione dei partecipanti sia all’impegno in termini di tempo dei tutor. La sede elettronica del SEPE (https://www.sepe.es) offre accesso a un motore di ricerca di informazioni sulla formazione professionale per l’occupazione, sia per i lavoratori occupati che per quelli disoccupati.
Modalità
Le attività formative possono essere svolte in presenza, online o in modalità mista.
Modalità in presenza
- La formazione erogata in modalità in presenza deve rispettare standard di qualità che consentano un apprendimento basato sulle competenze e garantiscano un processo di apprendimento coerente, accompagnato da un monitoraggio e una valutazione continui. In questo contesto, per competenze si intende l’acquisizione di abilità, conoscenze e capacità.
- La formazione in presenza è organizzata in gruppi di massimo 30 partecipanti. Per la formazione relativa alle certificazioni professionali, il numero massimo è di 25 partecipanti.
Modalità online
- Una formazione è considerata in modalità online quando la parte in presenza del corso rappresenta il 20% o meno della sua durata complessiva.
- Quando la formazione viene svolta parzialmente o interamente tramite apprendimento online, tale modalità deve essere erogata tramite una piattaforma di apprendimento virtuale che consenta l’interazione tra studenti, tutor e risorse situate a distanza. La piattaforma deve garantire la gestione dei contenuti, un processo di apprendimento sistematico per i partecipanti, un monitoraggio continuo e in tempo reale e la valutazione dell’intero processo. L’erogazione della formazione deve includere metodologie adeguate a tale formato, integrate da un supporto tutoriale, e deve soddisfare gli standard di accessibilità e di progettazione universale previsti dalla legge.
- Nella formazione online, deve esserci almeno un tutor ogni 80 partecipanti.
Modalità mista
- Per modalità mista si intende una formazione che combina l’apprendimento in presenza e quello online all’interno dello stesso corso. Nei corsi di apprendimento misto, i limiti descritti nelle sezioni precedenti si applicano a seconda dello specifico formato di erogazione.
Riconoscimento delle competenze professionali
Accreditamento delle competenze professionali I partecipanti che hanno completato e superato un programma di formazione non formale non finalizzato al conseguimento di un certificato professionale riceveranno un diploma di accreditamento dall’autorità competente. Tale diploma includerà almeno il nome dell’attività formativa, i contenuti formativi, la modalità di erogazione, la durata e il periodo in cui è stata svolta. Inoltre, i partecipanti che non hanno superato la valutazione riceveranno un attestato di frequenza.
Centri ed enti di formazione
Centri e enti di formazione I seguenti soggetti possono erogare formazione professionale finalizzata all’inserimento lavorativo:
- Aziende che organizzano attività di formazione per i propri dipendenti, per i dipendenti del proprio gruppo o della propria rete aziendale, oppure per disoccupati con un impegno di assunzione o altri accordi con i servizi pubblici per l’impiego. Tali aziende possono avvalersi delle proprie risorse o ricorrere a fornitori esterni, a condizione che le risorse siano adeguate allo scopo.
- Le amministrazioni pubbliche competenti incaricate della formazione professionale finalizzata all’inserimento lavorativo, sia attraverso propri centri idonei all’erogazione della formazione, sia tramite accordi o partnership con enti pubblici o società accreditate per l’erogazione della formazione. In tali casi, questi ultimi non possono subappaltare le attività formative a terzi. L’assunzione di personale docente non è considerata subappalto. In ogni caso, i Centri di riferimento nazionali e i Centri integrati di formazione professionale di proprietà pubblica sono considerati centri pubblici.
- Enti di formazione accreditati e/o registrati, sia pubblici che privati, nel registro di riferimento, come specificato nell’articolo seguente, per l’erogazione di formazione professionale finalizzata all’inserimento lavorativo, compresi i Centri integrati di formazione professionale di proprietà privata. I lavoratori di tali enti possono partecipare alle attività di formazione da essi gestite, fino a un limite del 10% del numero totale dei partecipanti e senza superare il 10% del proprio organico complessivo. Tali enti non possono subappaltare a terzi l’attività di formazione loro affidata. L’assunzione di personale docente per l’erogazione della formazione non è considerata subappalto in questo contesto. Gli enti di formazione accreditati e/o registrati che intendono offrire una delle specializzazioni incluse nel Catalogo delle Specializzazioni Formative devono essere iscritti nel Registro Statale degli Enti di Formazione, un registro pubblico che sarà coordinato con i corrispondenti registri delle comunità autonome per l’iscrizione degli enti di formazione presenti nei rispettivi territori. Le informazioni provenienti da tali registri saranno integrate nel sistema nazionale. Indipendentemente dall’obbligo di notificare l’inizio e il completamento delle attività di formazione, il requisito di registrazione non si applica alle aziende che erogano formazione ai propri dipendenti, sia con mezzi propri sia appaltando i servizi. La registrazione non è richiesta nemmeno quando la formazione è erogata dall’azienda stessa tramite piattaforme online situate all’estero, purché si tratti di aziende multinazionali. Se l’azienda decide di affidare l’organizzazione della formazione a un ente esterno, tale ente formatore deve essere iscritto nel registro pertinente, anche se la formazione non è inclusa nel Catalogo delle specializzazioni formative. L’iscrizione nel suddetto registro non ha carattere costitutivo. Gli enti di formazione interessati a registrarsi per erogare specializzazioni formative non finalizzate al conseguimento di Certificati Professionali devono presentare all’Amministrazione Pubblica competente una dichiarazione di responsabilità relativa al soddisfacimento delle condizioni richieste. La presentazione della dichiarazione di responsabilità autorizzerà l’ente ad avviare la propria attività a partire dal momento della presentazione. L’Amministrazione Pubblica competente procederà alla registrazione automatica dell’ente di formazione nel registro sulla base della dichiarazione di responsabilità presentata, fatta salva la successiva verifica del rispetto dei requisiti. In ogni caso, l’accreditamento e/o la registrazione avranno validità a livello nazionale, ai sensi dell’articolo 20 della Legge 20/2013, del 9 dicembre, garantendo l’unità del mercato. I centri e gli enti di formazione devono sottoporsi a controlli di qualità e audit secondo quanto stabilito dalle Amministrazioni competenti.
Finanziamento delle attività di formazione
- Il sistema di formazione professionale finalizzato all’inserimento lavorativo sarà finanziato, in conformità con la Legge di Bilancio dello Stato, mediante i fondi provenienti dal contributo di formazione versato dalle imprese e dai lavoratori, con il sostegno del Fondo sociale europeo o di altre iniziative europee, nonché con contributi specifici del Servizio pubblico per l’impiego e del Ministero dell’Istruzione e della Formazione professionale. Analogamente, al fine di garantire l’universalità e la sostenibilità del sistema, esso potrà essere finanziato anche da eventuali altri contributi per la formazione che possano essere stabiliti per altri gruppi beneficiari nel bilancio generale dello Stato per ciascun esercizio finanziario.
- Le Comunità autonome, nell’ambito delle loro competenze, possono destinare fondi propri al finanziamento di iniziative di formazione, avvalendosi dei meccanismi di finanziamento da esse stabiliti per esercitare la propria autonomia organizzativa.
- Ogni anno verrà definita una proposta per la ripartizione del bilancio stanziato per il finanziamento del sistema di formazione professionale finalizzato all’occupazione sul posto di lavoro.
- Tale proposta di ripartizione sarà sottoposta all’esame del Consiglio Generale del Sistema Nazionale per l’Occupazione.
- La quota dei fondi per la formazione professionale prevista nel Bilancio Generale dello Stato e gestita dal Servizio Pubblico per l’Impiego sarà destinata ad azioni e iniziative di formazione che richiedono un intervento coordinato e uniforme per integrare le varie componenti multisettoriali e interterritoriali coinvolte nei rispettivi programmi di sostegno. Tali fondi saranno inoltre utilizzati per azioni e iniziative di formazione relative all’esercizio delle competenze esclusive dello Stato o rivolte ai lavoratori immigrati nei loro paesi di origine.
Formazione organizzata dalle imprese
Finalità e caratteristiche
- La formazione organizzata dall’azienda deve essere correlata alle attività aziendali ed essere in linea con le esigenze formative dell’azienda e dei suoi lavoratori.
- Tali esigenze formative possono essere soddisfatte attraverso programmi di formazione organizzati dalle aziende per i propri lavoratori ai sensi del D.R. n. 694/2017, del 3 luglio, compresi quelli volti a garantire il diritto dei lavoratori a 20 ore di permesso retribuito all’anno per la formazione professionale. A tal fine, le organizzazioni imprenditoriali e sindacali più rappresentative possono negoziare piani di formazione nell’ambito dei contratti collettivi di lavoro.
Aziende ammissibili
- Tutte le aziende o gli enti pubblici che non rientrano negli accordi di formazione della pubblica amministrazione, che dispongono di sedi operative sul territorio nazionale, indipendentemente dalle loro dimensioni, dal settore di appartenenza o dall’ubicazione, che offrono formazione ai propri lavoratori e che contribuiscono alla formazione professionale possono beneficiare del sistema del credito formativo.
Organizzazione e realizzazione della formazione
- Le aziende possono organizzare la formazione dei propri lavoratori in modo autonomo, utilizzando le proprie risorse e/o ricorrendo a servizi esterni.
- Nel caso di un gruppo di imprese, ciascuna impresa può organizzare la formazione in modo autonomo o in collaborazione con alcune o tutte le altre, utilizzando le proprie risorse o ricorrendo a servizi esterni.
- Le aziende possono inoltre scegliere di affidare l’organizzazione di tutta o parte della propria formazione programmata a una o più delle seguenti organizzazioni o enti esterni:
- Organizzazioni imprenditoriali o sindacali.
- Strutture paritetiche istituite nell’ambito della contrattazione collettiva e dotate di personalità giuridica propria.
- Associazioni di lavoratori autonomi e organizzazioni dell’economia sociale.
- Altri soggetti esterni, tra cui enti di formazione accreditati e/o iscritti nel relativo registro autorizzato dall’Amministrazione pubblica competente. Inoltre, tali organizzazioni e soggetti esterni possono fungere da enti organizzatori quando le imprese con meno di 100 dipendenti decidono di raggrupparsi in base a criteri territoriali o settoriali per gestire in modo congiunto ed efficiente i rispettivi crediti formativi, tenendo presente che ciascuna impresa del gruppo può utilizzare solo il proprio credito formativo.
- La formazione può essere erogata dall’ente organizzatore stesso o da un altro ente, a condizione che in entrambi i casi si tratti di enti di formazione accreditati e/o iscritti nel registro degli enti di formazione autorizzati dalla Pubblica Amministrazione competente.
Credito formativo assegnato alle imprese
- Le aziende riceveranno annualmente un «credito formativo» che potranno utilizzare tramite detrazioni dai propri contributi previdenziali. L’importo sarà determinato applicando una percentuale, stabilita nella Legge di Bilancio dello Stato, all’importo che l’ a ha versato l’anno precedente a titolo di contributi per la formazione professionale, garantendo un credito formativo minimo come stabilito dalla legge.
- Le imprese che aprono nuove sedi operative nel corso dell’esercizio finanziario di riferimento, così come le imprese di nuova costituzione, possono beneficiare di tali detrazioni quando assumono nuovi lavoratori. In tali casi, alle imprese verrà riconosciuto un “credito di formazione” calcolato applicando l’importo specificato nella Legge di bilancio generale allo numero di nuovi dipendenti, garantendo un credito di formazione minimo alle imprese di nuova costituzione.
- Prima di richiedere il credito formativo, le imprese che aprono nuovi sedi di lavoro e le imprese di nuova costituzione devono informare l’amministrazione pubblica competente in merito alle circostanze che danno diritto a tale credito.
- Le aziende con meno di 50 dipendenti possono, durante la prima metà dell’anno fiscale in corso, comunicare all’amministrazione pubblica competente la propria intenzione di accumulare il credito formativo per l’anno successivo o per i due anni successivi. Il credito non utilizzato in un anno fiscale può essere riportato all’anno successivo o ai due anni successivi, secondo l’intenzione espressa dall’azienda. Qualsiasi credito non utilizzato nell’ultimo di questi anni fiscali sarà considerato decaduto e non potrà essere recuperato per gli anni futuri.
- Le imprese possono costituire dei raggruppamenti per motivi di efficienza aziendale, al fine di gestire in modo congiunto ed efficiente i rispettivi crediti formativi. Anche le imprese con meno di 100 lavoratori possono costituire raggruppamenti in base a criteri territoriali o settoriali.
Obblighi delle aziende beneficiarie
- Rispettare il diritto dei rappresentanti dei lavoratori di essere informati e consultati in merito alle azioni di formazione previste.
- Comunicare all’Amministrazione Pubblica competente l’inizio e la fine delle attività di formazione e garantire che la formazione sia adeguata all’attività aziendale.
- Contabilizzare separatamente tutte le spese relative alla formazione e le detrazioni applicate nella voce «formazione professionale per l’occupazione».
- Conservare a disposizione delle autorità competenti la documentazione che attesti la formazione per la quale sono state concesse le detrazioni contributive previdenziali. Qualora l’azienda cessi l’attività prima della scadenza del periodo di conservazione quadriennale, dovrà inviare una copia di tale documentazione all’Amministrazione Pubblica competente tramite la Fondazione Statale per la Formazione Professionale.
- Sottoporsi alle azioni di monitoraggio, controllo e valutazione da parte delle amministrazioni pubbliche competenti e di altri organismi di regolamentazione, assicurandosi che tali azioni siano svolte in modo soddisfacente.
- Garantire la conservazione della documentazione che attesti la presenza giornaliera dei partecipanti alle sessioni di formazione. Per registrare i dati relativi alle presenze è necessario utilizzare un modello di documento di controllo, disponibile sul sito web della Fondazione statale per la formazione professionale.
- Distribuire questionari di valutazione della qualità a tutti i partecipanti che completano la formazione, raccoglierli e conservarli una volta compilati.
- Garantire che le iniziative di formazione siano gratuite per i lavoratori partecipanti.
- Assicurarsi che l’azienda sia in regola con i propri obblighi fiscali e previdenziali al momento della richiesta delle detrazioni.
- Rispettare gli altri obblighi previsti dal presente decreto reale o da altre norme che disciplinano la formazione professionale finalizzata all’inserimento lavorativo.
- In caso di trasformazioni, fusioni o scissioni, le società risultanti devono comunicare tali modifiche all’Amministrazione Pubblica competente nel corso dell’esercizio fiscale in cui si verificano, tramite il sistema elettronico disponibile sul sito web della Fondazione Statale per la Formazione Professionale.
Comunicazione delle azioni di formazione
- Le imprese devono comunicare l’inizio e la fine delle iniziative di formazione programmate, garantendo la corretta esecuzione delle attività formative, le funzioni di monitoraggio, controllo e valutazione, nonché la corrispondenza della formazione alle esigenze delle imprese e dei lavoratori.
- Le aziende e gli enti esterni incaricati di organizzare la formazione devono comunicare le informazioni relative a ciascuna azione formativa e a ciascun gruppo a cui è rivolta. Tali informazioni devono includere, come minimo, il nome e i contenuti di base dell’azione formativa, la modalità di erogazione, il numero previsto di lavoratori partecipanti, il numero di docenti e/o tutor, nonché la data, l’ora e il luogo della formazione. Devono inoltre includere la ragione sociale e il numero di identificazione fiscale (NIF) di ciascuna azienda partecipante.
- Prima di applicare la relativa detrazione, le aziende devono comunicare il completamento di ciascun gruppo di formazione fornendo informazioni relative al nome dell’azione formativa completata, all’elenco dei lavoratori che hanno completato la formazione, al numero di ore di formazione e al costo totale, indicando il costo massimo detraibile.
- Le comunicazioni relative all’inizio e alla fine dei corsi di formazione di cui alla sezione precedente devono essere effettuate alla Pubblica Amministrazione competente tramite il sistema elettronico implementato dal Servizio Pubblico Statale per l’Impiego, con il supporto tecnico della Fondazione Statale per la Formazione Professionale, nell’ambito del Sistema Nazionale per l’Impiego. Le norme relative alla progettazione, all’accesso e alla gestione di tale sistema elettronico, nonché i termini per tali comunicazioni, saranno stabiliti con un decreto del Ministero del Lavoro e dell’Economia Sociale.
Amministrazione competente
- Ai fini del monitoraggio, del controllo e della valutazione dei corsi di formazione programmati dalle imprese, per «amministrazione competente» si intende la rispettiva comunità autonoma (Comunidad Autónoma) per le imprese che hanno tutte le sedi di attività all’interno di tale regione, e il Servizio Pubblico per l’Impiego (SEPE) per le imprese con sedi di attività in più di una regione.
- Il Servizio Pubblico Statale per l’Impiego (SEPE), con il supporto tecnico della Fondazione Statale per la Formazione Professionale, è responsabile dello sviluppo e dell’esecuzione delle funzioni e delle attività assegnategli ai sensi del R.D. 694/2017, del 3 luglio. In particolare, è responsabile della progettazione, dell’attuazione e della gestione del sistema elettronico utilizzato per comunicare l’inizio e il completamento delle attività di formazione all’Amministrazione Pubblica competente.
Offerta formativa per i lavoratori occupati
Obiettivo e caratteristiche
- L’offerta formativa per i lavoratori occupati mira a soddisfare le esigenze di produttività e competitività delle imprese, ad adattarsi ai cambiamenti nei ruoli lavorativi e a rispondere alle aspirazioni dei lavoratori in materia di avanzamento professionale e sviluppo personale. Questa formazione fornisce ai lavoratori le competenze necessarie per svolgere diverse professioni e migliorare la loro occupabilità, rispondendo a esigenze non soddisfatte e non coperte dai programmi di formazione specifici delle aziende.
- L’offerta formativa per i lavoratori dipendenti sarà erogata attraverso:
- Programmi di formazione specifici per settore.
- Programmi di formazione intersettoriali.
- Programmi di qualificazione e riconoscimento professionale.
- Nel programmare l’offerta formativa per i lavoratori occupati, le amministrazioni pubbliche competenti devono garantire la formazione sulle competenze settoriali e intersettoriali e su quelle legate ai programmi di qualificazione e riconoscimento identificati come prioritari nello scenario pluriennale e nella relazione annuale sui bisogni formativi elaborata dal Ministero del Lavoro e dell’Economia Sociale. Ciò favorirà l’occupabilità e la mobilità intersettoriale dei lavoratori.
- Le azioni formative incluse nei programmi sopra citati saranno erogate da enti di formazione accreditati e/o registrati. A tali enti non è consentito subappaltare le attività formative loro assegnate. Tuttavia, l’assunzione di personale docente per l’erogazione della formazione non è considerata subappalto. Per assunzione di personale docente si intende esclusivamente la stipula di contratti con persone fisiche.
Programmi di formazione settoriali
- Tali programmi consistono in azioni formative rivolte ai lavoratori per soddisfare le esigenze formative generali di un settore specifico e rispondere alle sue particolari esigenze di formazione. Questi programmi possono includere anche la riqualificazione e la ricalificazione dei lavoratori provenienti da settori in crisi.
- L’offerta formativa di questi programmi dovrebbe anticipare i cambiamenti individuati nello scenario pluriennale della formazione professionale per l’occupazione, al fine di soddisfare le esigenze formative dei settori che guidano la crescita e la creazione di posti di lavoro, nonché dei settori in fase di trasformazione, e di rispondere alle esigenze di riqualificazione dei loro lavoratori.
Programmi di formazione intersettoriali
- Tali programmi consistono in azioni formative volte a sviluppare competenze intersettoriali rilevanti per molteplici settori dell’attività economica. Tali competenze devono essere considerate prioritarie per rispondere alle tendenze individuate e promuovere l’occupabilità e la mobilità intersettoriale dei lavoratori.
- L’individuazione dei bisogni formativi, nonché la progettazione, la programmazione e la diffusione di queste azioni di formazione intersettoriale, saranno realizzate con la partecipazione delle organizzazioni imprenditoriali e sindacali più rappresentative, nonché di quelle attinenti al settore specifico di attività.
Formazione per i lavoratori autonomi e l’economia sociale
- I lavoratori autonomi e gli operatori dell’economia sociale possono partecipare ai programmi di formazione settoriali e intersettoriali sopra menzionati.
- L’individuazione dei bisogni formativi, nonché la progettazione, la programmazione e la diffusione delle azioni di formazione per i lavoratori autonomi e l’economia sociale, saranno effettuate con la partecipazione delle organizzazioni intersettoriali rappresentative dei lavoratori autonomi e dell’economia sociale, nonché di quelle con una presenza significativa nel settore di attività in questione.
- La Fondazione statale per la formazione professionale, previa relazione della Direzione generale per il lavoro autonomo, l’economia sociale e la responsabilità sociale d’impresa, stanzierà un bilancio specifico per il finanziamento di tale formazione.
Offerta formativa per i lavoratori disoccupati
Obiettivo e caratteristiche
- Le amministrazioni pubbliche competenti, sulla base di un parere obbligatorio ma non vincolante delle organizzazioni imprenditoriali e sindacali più rappresentative, programmeranno un’offerta formativa per i lavoratori disoccupati. Tale offerta sarà personalizzata in funzione delle esigenze formative individuali di ciascun lavoratore, in base al suo profilo e alle esigenze del sistema produttivo, con l’obiettivo di dotarli delle competenze richieste dal mercato del lavoro e di migliorare la loro occupabilità.
- L’offerta formativa per i lavoratori disoccupati sarà erogata attraverso i seguenti programmi:
- Programmi di formazione dei servizi pubblici per l’impiego volti a soddisfare le esigenze formative individuate nei percorsi di inserimento personalizzati, nelle offerte di lavoro e nella relazione annuale.
- Programmi di formazione specifici per disoccupati con esigenze formative particolari o difficoltà di inserimento professionale o riqualificazione.
- Programmi di formazione che prevedono impegni di assunzione.
- I disoccupati possono partecipare a programmi di formazione destinati ai lavoratori occupati e le amministrazioni pubbliche competenti incoraggeranno la partecipazione dei disoccupati a programmi di qualificazione e riconoscimento. Le azioni di formazione possono inoltre concentrarsi sulla promozione del lavoro autonomo e dell’economia sociale. In generale, sarà data priorità ai disoccupati con bassi livelli di qualificazione.
- Le azioni di formazione non certificanti per i disoccupati possono includere tirocini non retribuiti presso le imprese, collegati a tali azioni di formazione, nell’ambito di un accordo tra l’impresa e l’ente di formazione.
Sovvenzioni e borse di studio
- I disoccupati che partecipano ad attività di formazione, compresi i tirocini non retribuiti, possono ricevere un sostegno finanziario per il trasporto, i pasti e l’alloggio, nonché per conciliare la frequenza dei corsi con la cura dei figli di età inferiore ai 12 anni o di familiari a carico. L’importo e le condizioni di tale sostegno saranno stabiliti dalla normativa. Oltre a questo sostegno finanziario, potranno essere concesse, in via eccezionale, borse di studio a determinati gruppi di disoccupati. Saranno inoltre disponibili borse di studio specifiche per le persone con disabilità.
Programmi di formazione dei servizi pubblici per l’impiego
- Le amministrazioni regionali, nell’ambito delle rispettive aree di competenza, e il Servizio Pubblico per l’Impiego (SEPE) nelle città di Ceuta e Melilla, includeranno nella propria programmazione attività di formazione volte a soddisfare le esigenze formative individuate dai servizi pubblici per l’impiego attraverso percorsi di inserimento personalizzati e offerte di lavoro, con l’obiettivo primario di conseguire l’inserimento o il reinserimento lavorativo dei disoccupati in posti di lavoro richiesti dal mercato del lavoro.
- La formazione di cui sopra sarà erogata da enti di formazione accreditati e/o registrati.
- Il finanziamento dei programmi di formazione per i disoccupati avverrà tramite sovvenzioni, procedure di appalto pubblico o altri metodi giuridicamente appropriati. I servizi pubblici per l’impiego competenti potranno inoltre finanziare le attività di formazione per i disoccupati attraverso l’attuazione di un sistema di buoni formazione.
Altre iniziative di formazione
Congedo individuale per formazione
- Il congedo individuale per formazione è un tipo di congedo che il datore di lavoro concede a un lavoratore per partecipare a un’attività formativa riconosciuta con una qualifica o certificazione ufficiale, comprese quelle relative a titoli di formazione professionale e attestati di professionalità, o a una laurea. Lo scopo è sostenere lo sviluppo professionale e personale del lavoratore, purché la formazione non sia obbligatoria per il datore di lavoro. La formazione deve svolgersi interamente in presenza oppure, in caso contrario, deve includere lezioni in presenza obbligatorie, sessioni pratiche o tutoraggio. Tale congedo può essere autorizzato anche affinché i lavoratori partecipino ai processi di valutazione e accreditamento della propria esperienza lavorativa e di altri apprendimenti informali o non formali, come previsto dal Regio Decreto 1224/2009, del 17 luglio.
- Se l’azienda nega l’autorizzazione al congedo, deve giustificare la decisione per motivi organizzativi o produttivi e comunicarla al lavoratore.
- Il finanziamento dei costi salariali durante il congedo è limitato a un massimo di 200 ore lavorative per autorizzazione, per anno accademico o anno solare, a seconda della durata della formazione.
- Ai fini del finanziamento saranno conteggiate solo le ore di lavoro effettivamente perse dal lavoratore a causa della partecipazione alla formazione, tranne nel caso dei lavoratori notturni, per i quali le ore di riposo possono essere conteggiate come ore di lavoro. Anche il tempo di spostamento dal luogo di lavoro al centro di formazione può essere conteggiato come ore di lavoro se coincide con l’orario di lavoro del lavoratore.
Apprendimento integrato al lavoro
- L’apprendimento integrato al lavoro mira a promuovere una formazione che risponda alle esigenze del mercato del lavoro attraverso un percorso misto di occupazione e formazione, consentendo al lavoratore di combinare l’apprendimento formale con la pratica professionale sul posto di lavoro.
- Tale formazione comprende la formazione duale attraverso contratti integrati al lavoro, come previsto dall’articolo 11.2 dello Statuto dei lavoratori, approvato con Regio Decreto Legislativo 2/2015, del 23 ottobre, e modificato dal Regio Decreto 32/2021, del 28 dicembre, nonché i programmi misti di occupazione e formazione pubblica approvati dalle Amministrazioni Pubbliche, che saranno disciplinati dai rispettivi regolamenti specifici e, in via sussidiaria, dal presente regio decreto e dai relativi regolamenti di attuazione.
- I lavoratori disoccupati che partecipano a programmi misti di occupazione e formazione approvati dalle amministrazioni pubbliche possono beneficiare di borse di studio e di altre forme di sostegno, secondo quanto previsto dalle normative specifiche.
Tirocini professionali non lavorativi collegati ad attività di formazione
- Ai sensi dell’articolo 19 dell’Ordinanza TMS 368/2019, del 7 marzo, le attività di formazione non collegate a certificati di professionalità, rivolte a persone disoccupate, possono includere tirocini professionali non lavorativi presso aziende attinenti ai contenuti della formazione, a condizione che venga sottoscritto un accordo tra l’azienda e l’ente di formazione. L’accordo, che dovrà essere comunicato al tirocinante, deve descrivere il contenuto del tirocinio, la sua durata, la sede, l’orario e il sistema di tutoraggio e valutazione del tirocinante. Prima dell’inizio dei tirocini, i rappresentanti legali dei lavoratori dell’azienda devono essere informati dell’accordo, nonché dell’elenco dei tirocinanti partecipanti.
- La gestione dei tirocini professionali non retribuiti può essere affidata agli enti di formazione che erogano la formazione oppure alla Pubblica Amministrazione competente, la quale può anche richiedere la collaborazione di enti specializzati in tali attività.
- Le aziende possono ricevere un compenso economico per tirocinante/ora di tirocinio, che includerà il costo di una polizza assicurativa contro gli infortuni e della copertura di responsabilità civile. Le amministrazioni pubbliche competenti possono stanziare un importo specifico per tirocinante e ora di tirocinio a copertura dei costi, come previsto dall’Allegato II dell’Ordinanza TMS 368/2019.
- L’importo del compenso sarà erogato direttamente, ai sensi dell’articolo 6.5.d) della Legge 30/2015, del 9 settembre. Il compenso potrà inoltre essere versato direttamente all’azienda dall’ente di formazione qualora le sovvenzioni o gli aiuti da esso ricevuti includano tale compenso tra le spese ammissibili.
- Il completamento dei tirocini deve essere giustificato all’Amministrazione competente secondo i termini dell’accordo, con la partecipazione, ove applicabile, degli enti coinvolti nella gestione.
- I lavoratori saranno coperti dai rischi di infortunio e di responsabilità civile connessi alla loro partecipazione ai tirocini e potranno inoltre beneficiare di borse di studio e/o di aiuti finanziari disciplinati dal presente decreto.
Valutazione della qualità delle attività di formazione per l’occupazione
- Ciascuna Amministrazione Pubblica competente, nell’ambito della propria giurisdizione, garantirà la qualità delle offerte formative e collaborerà alla definizione e allo sviluppo dei processi di valutazione per il Sistema Nazionale delle Qualifiche e della Formazione Professionale. Inoltre, vigilerà sulla qualità della formazione professionale per l’occupazione nella propria area di competenza, ai sensi dell’articolo 22 della Legge 30/2015, del 9 settembre.
- Ciascuna Amministrazione Pubblica competente condurrà un processo di valutazione continua della formazione professionale finalizzata all’occupazione nell’ambito della propria area di competenza, come stabilito dall’articolo 21 della Legge 30/2015, del 9 settembre.
- Le amministrazioni pubbliche competenti delle Comunità autonome, nonché le associazioni imprenditoriali e i sindacati più rappresentativi, collaboreranno con il Servizio pubblico statale per l’impiego nell’elaborazione e nell’attuazione del piano annuale volto a valutare la qualità, l’impatto, l’efficacia e l’efficienza del sistema di formazione professionale per l’inserimento lavorativo. Le conclusioni e le raccomandazioni derivanti da tale valutazione dovranno portare a miglioramenti nel funzionamento del sistema.
- Ciascuna Amministrazione pubblica competente promuoverà inoltre l’attuazione di sistemi e strumenti di miglioramento continuo della qualità nei centri che erogano la formazione. Per misurare la qualità, stabilirà criteri e indicatori basati su strumenti sviluppati a tale scopo.
- Gli stessi centri e enti di formazione collaboreranno alla valutazione della formazione da essi erogata. I bandi, le decisioni, i contratti e gli accordi determineranno i criteri e gli indicatori di base per tale valutazione, la dimensione del campione rappresentativo da valutare per i gruppi di formazione, nonché la quota della sovvenzione destinata a tale scopo, se del caso.
- Ai sensi dell’articolo 21, comma 5, della Legge 30/2015, del 9 settembre, le amministrazioni competenti pubblicheranno i risultati delle valutazioni effettuate, mettendo a disposizione a tal fine uno spazio di informazione e consultazione chiaramente accessibile e identificabile.
ESIGENZE DEL MERCATO NEL SETTORE TURISTICO
Le Isole Canarie vantano un forte settore turistico che rappresenta uno dei principali motori dell’economia locale. Tuttavia, come in molte regioni, il settore sta affrontando delle sfide per soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei turisti e per adattarsi ai cambiamenti del settore.
Le Isole Canarie vantano un forte settore turistico che rappresenta uno dei principali motori dell’economia locale. Tuttavia, come in molte regioni, il settore sta affrontando delle sfide per soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei turisti e per adattarsi ai cambiamenti del settore.
Di seguito sono riportate alcune esigenze specifiche del mercato del lavoro nel settore turistico delle Isole Canarie:
- Domanda di professionisti multilingue: con il crescente numero di turisti internazionali che visitano le isole, vi è un’elevata domanda di professionisti che parlino correntemente più lingue, in particolare inglese, tedesco e francese. Ciò vale soprattutto per il personale a contatto con il pubblico, come receptionist, concierge e guide turistiche. Le competenze multilingue sono ormai considerate una competenza fondamentale per la forza lavoro del settore turistico, a testimonianza della natura sempre più globale del settore.
- Necessità di competenze specialistiche nel turismo sostenibile: poiché il settore turistico deve far fronte a una crescente pressione per diventare più sostenibile, vi è bisogno di professionisti con competenze specialistiche in ambiti quali le energie rinnovabili, la gestione dei rifiuti e le pratiche eco-compatibili. Ciò include professionisti in ruoli quali responsabili della sostenibilità, guide ecoturistiche e gestori di hotel ecologici. La spinta verso la sostenibilità non è solo un’esigenza normativa, ma anche una domanda di mercato, poiché i turisti, in particolare quelli provenienti dall’Europa, cercano destinazioni rispettose dell’ambiente.
- Carenza di lavoratori qualificati nel settore delle tecnologie per l’ospitalità: il crescente utilizzo della tecnologia nel settore turistico, come le piattaforme di prenotazione online e i sistemi di gestione delle strutture ricettive, ha creato una domanda di professionisti con competenze nelle tecnologie per l’ospitalità. Ciò include figure professionali quali specialisti del supporto IT, specialisti di marketing digitale e analisti di revenue management. Data la crescente dipendenza dalla tecnologia, è fondamentale colmare l’attuale divario di competenze in questo settore per mantenere il settore turistico della regione competitivo e innovativo.
- Carenza di lavoratori qualificati nel settore delle tecnologie per l’ospitalità: il crescente utilizzo della tecnologia nel settore turistico, come le piattaforme di prenotazione online e i sistemi di gestione delle strutture ricettive, ha creato una domanda di professionisti con competenze nelle tecnologie per l’ospitalità. Ciò include figure professionali quali specialisti del supporto IT, specialisti di marketing digitale e analisti di revenue management. Data la crescente dipendenza dalla tecnologia, è fondamentale colmare l’attuale divario di competenze in questo settore per mantenere il settore turistico della regione competitivo e innovativo.
Carenza di professionisti qualificati nella gestione turistica: si registra una carenza di professionisti qualificati in ruoli di gestione turistica, quali direttori generali, responsabili operativi e responsabili marketing. Ciò è dovuto in parte al fatto che il settore turistico ha registrato una rapida crescita negli ultimi anni, superando l’offerta di professionisti qualificati. La carenza è in gran parte attribuibile alla rapida espansione del settore, e vi è un’urgente necessità di programmi di formazione e istruzione in grado di formare manager qualificati con competenze specifiche del settore.
Oltre a queste specifiche esigenze del mercato del lavoro, vi è anche la necessità generale che i professionisti del turismo possiedano solide competenze nel servizio al cliente, passione per il settore e capacità di adattarsi al cambiamento. Il settore turistico delle Isole Canarie è in continua evoluzione, con esigenze del mercato del lavoro sempre più evidenti che emergono in risposta alle tendenze globali e alle sfide locali. Le competenze multilingue, le conoscenze in materia di sostenibilità, le tecnologie per l’ospitalità e la gestione turistica sono tutte molto richieste. Colmare queste lacune attraverso un’istruzione e una formazione mirate sarà fondamentale per mantenere la posizione della regione come destinazione turistica di prim’ordine, adattandosi al contempo alle nuove realtà di mercato e alla crescita futura.
In conclusione, il settore turistico delle Isole Canarie è in continua evoluzione e stanno emergendo chiare esigenze del mercato del lavoro in risposta alle tendenze globali e alle sfide locali. Le competenze multilingue, le conoscenze in materia di sostenibilità, le tecnologie per l’ospitalità e la gestione turistica sono tutte molto richieste. Colmare queste lacune attraverso un’istruzione e una formazione mirate sarà fondamentale per mantenere la posizione della regione come destinazione turistica di prim’ordine, adattandosi al contempo alle nuove realtà di mercato e alla crescita futura.